Verifica dell’identità degli ospiti de visu: cosa dice il Consiglio di Stato
La verifica dell’identità digitale degli ospiti è stata al centro di una causa fino al Consiglio di Stato. Ecco che cosa ha deciso la sentenza n. 9101/2025 sull’identificazione de visu e sul check-in da remoto, con il link al testo della sentenza.
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Con la sentenza n. 9101/2025, pubblicata il 21 novembre 2025, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio e respinto il ricorso contro la circolare del 18 novembre 2024 sull’identificazione de visu. Secondo la sentenza, il riconoscimento può avvenire anche con dispositivi di videocollegamento all’ingresso, se verificano «hic et nunc» la corrispondenza tra ospite e documento.
Che cosa ha deciso il Consiglio di Stato?
Sulla verifica dell’identità digitale degli ospiti il punto fermo è la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 9101/2025, pubblicata il 21 novembre 2025. Il giudizio riguardava la circolare prot. n. 38138 del 18 novembre 2024 sull’identificazione degli ospiti delle strutture ricettive.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10210/2025, aveva annullato quella circolare. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado.
Fonti ufficiali
- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 9101/2025— Testo della sentenza sul sito della giustizia amministrativa
Perché la sentenza parla dell’art. 109 TULPS?
Secondo il Consiglio di Stato la circolare non introduce un obbligo nuovo: conferma quello già posto a carico dei gestori dall’art. 109 del TULPS, che consente di dare alloggio soltanto a persone munite di un documento d’identità.
Fonti ufficiali
- Normattiva — TULPS, art. 109— Testo vigente dell’articolo
Il riconoscimento può avvenire in videocollegamento?
La sentenza osserva che il riconoscimento de visu potrebbe avvenire anche tramite «appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura», purché «idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità».
Secondo la sentenza, la circolare non si occupa di questi sistemi e non li esclude: riguarda le procedure di check-in da remoto che consegnano i codici di accesso senza alcuna verifica visiva.
Questa pagina riassume la sentenza e non valuta se un determinato sistema di check-in rispetti questo criterio. Per il tuo caso specifico l’interlocutore è la Questura competente o un consulente legale.
Fonti ufficiali
- Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 9101/2025— Il passaggio sui dispositivi di videocollegamento
Identificazione e invio delle schedine sono due cose diverse
Identificare l’ospite è un obbligo; comunicarne i dati alla Questura tramite Alloggiati Web è un altro. BookCheckin si occupa del secondo, una volta che nella scheda Legale della struttura attivi Alloggiati Web con un account per una singola struttura ricettiva, salvi le credenziali della Questura e le verifichi con «Testa connessione». BookCheckin invia la schedina ad Alloggiati Web in automatico a partire dal giorno di arrivo, quando tutti gli ospiti della prenotazione hanno completato il check-in online.
L’identificazione dell’ospite resta un tuo obbligo, e per l’invio l’obbligo e il termine restano tuoi.
Risorse correlate
- Invio automatico delle schedine ad Alloggiati Web— Come funziona con BookCheckin
Domande frequenti
Il check-in da remoto è vietato?+
La sentenza n. 9101/2025 del Consiglio di Stato dice che la circolare del 18 novembre 2024 riguarda le procedure da remoto che consegnano i codici di accesso senza alcuna verifica visiva, e che il riconoscimento può avvenire anche con dispositivi di videocollegamento all’ingresso, se verificano «hic et nunc» la corrispondenza tra ospite e documento. Per il tuo caso rivolgiti alla Questura o a un consulente legale.
Che cosa aveva deciso il TAR Lazio?+
Con la sentenza n. 10210/2025 il TAR Lazio aveva annullato la circolare. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9101/2025, ha riformato quella decisione e respinto il ricorso di primo grado.
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