Alloggiati Web: come comunicare gli ospiti alla Questura
Alloggiati Web è il portale della Polizia di Stato con cui le strutture ricettive in Italia comunicano alla Questura le generalità delle persone alloggiate. Questa è una guida informativa: una volta attivata la comunicazione tramite Alloggiati Web per la tua struttura, BookCheckin trasmette per te ogni check-in completato, accedendo con le credenziali che la tua Questura ti ha rilasciato.
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Alloggiati Web (alloggiatiweb.poliziadistato.it) è il portale della Polizia di Stato attraverso cui i gestori delle strutture ricettive comunicano alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate. L’obbligo nasce dall’art. 109 del TULPS (R.D. 773/1931): la comunicazione va trasmessa entro le 24 ore successive all’arrivo e, per i soggiorni non superiori alle 24 ore, entro le 6 ore successive all’arrivo. Le credenziali si richiedono alla Questura della provincia in cui si trova la struttura. La ricevuta digitale di ogni giornata di invio resta scaricabile dal portale per 30 giorni e va conservata per cinque anni: è l’unico documento che attesta l’adempimento.
Che cos’è Alloggiati Web?
Alloggiati Web è il servizio telematico della Polizia di Stato attraverso cui le strutture ricettive comunicano alla Questura territorialmente competente i dati delle persone che vi alloggiano. Sostituisce le vecchie schede cartacee e, dal punto di vista dell’autorità, è l’unico canale ammesso.
L’avviso in home page del portale è esplicito: i gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive devono comunicare le generalità delle persone alloggiate «ESCLUSIVAMENTE per il tramite del Servizio Alloggiati». Non esiste una via alternativa ordinaria: né e-mail, né consegna allo sportello.
Il quadro normativo è a tre livelli: l’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) stabilisce l’obbligo; il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013 definisce modalità e termini della comunicazione telematica e abroga i vecchi modelli cartacei; il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 settembre 2021 lo modifica, sostituendone l’allegato tecnico e riscrivendone il termine per i soggiorni brevi. Le F.A.Q. del portale descrivono infatti il regime vigente come «il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno del 16 settembre 2021».
Fonti ufficiali
- alloggiatiweb.poliziadistato.it— Portale ufficiale del Servizio Alloggiati (Polizia di Stato)
- Normattiva — R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), art. 109— Testo vigente dell’articolo e relativi aggiornamenti
Chi è obbligato a comunicare gli ospiti?
L’art. 109, comma 1 del TULPS elenca i soggetti obbligati in modo volutamente ampio: «i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali», con la sola eccezione dei rifugi alpini iscritti nell’apposito elenco regionale o provinciale.
Lo stesso comma pone una condizione a monte: si può dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità. Per i cittadini stranieri extracomunitari è sufficiente il passaporto o un documento equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito di fotografia.
Anche le locazioni brevi rientrano nell’obbligo. L’art. 19-bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito dalla L. 132/2018) ha stabilito in via interpretativa che gli obblighi dell’art. 109 si applicano «anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni». Le F.A.Q. del portale lo ripetono senza ambiguità, e la circolare del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2018 chiarisce che l’obbligo riguarda anche chi ospita in modo «saltuario» e i bed & breakfast, «indipendentemente dal fatto che le prestazioni ivi erogate abbiano un carattere professionale o occasionale».
La stessa circolare indica anche un confine: restano «sottratti agli obblighi di cui all’art. 109 le cessioni della predetta durata che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito». Attenzione però, perché le F.A.Q. del portale rispondono «sì» a chi chiede se lo scambio reciproco e gratuito di abitazioni vada comunicato. Sono due testi ufficiali che è meglio leggere insieme, chiedendo alla propria Questura nel dubbio, piuttosto che dedurne una regola generale.
- ✓Alberghi, residence, ostelli, affittacamere e bed & breakfast.
- ✓Case e appartamenti per vacanze, e chi li gestisce per conto del proprietario.
- ✓Campeggi, villaggi e strutture che forniscono alloggio in tende o roulotte.
- ✓Strutture di accoglienza non convenzionali.
- ✓Chi loca o subloca un immobile, o una parte di esso, con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
Fonti ufficiali
- F.A.Q. del portale Alloggiati Web— Risposte ufficiali della Polizia di Stato, comprese le locazioni sotto i 30 giorni
Entro quanto tempo va inviata la comunicazione?
Il termine ordinario è di 24 ore dall’arrivo. Per i soggiorni che non superano le 24 ore il termine si riduce a 6 ore. Il testo operativo è l’art. 1 del D.M. 16 settembre 2021, che ha modificato il decreto del 2013 sostituendo le parole «all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle ventiquattro ore» con «entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore». Lo stesso doppio termine è ribadito nel manuale utente pubblicato dalla Polizia di Stato e nelle F.A.Q. delle questure.
La stessa precisazione era stata introdotta nell’art. 109, comma 3 del TULPS dall’art. 5, comma 1 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, con entrata in vigore differita al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione proprio del decreto ministeriale del 2021. Il doppio termine è quindi operativo dal 2022.
Un guasto del tuo computer non è una giustificazione: le F.A.Q. della Questura di Roma indicano di usare un altro PC, uno smartphone o un tablet. La trasmissione via PEC al commissariato competente è prevista soltanto nel caso di guasto al sistema centrale nazionale, non a un dispositivo personale.
Fonti ufficiali
- Gazzetta Ufficiale — D.M. 16 settembre 2021— Modifiche al D.M. 7 gennaio 2013: è qui che compare il termine di 6 ore
- Manuale utente del portale Alloggiati Web (PDF)— Manuale ufficiale della Polizia di Stato: termini, inserimento, ricevute
Quali sono le sanzioni per l’omessa o tardiva comunicazione?
La circolare del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2018 lo dice in una riga: «la violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati è punita, a titolo di contravvenzione, con la sanzione prevista dall’art. 17 TULPS».
L’art. 17 del TULPS punisce le violazioni del testo unico per cui non è stabilita una pena specifica «con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila». È il testo ancora in vigore, scritto in lire: la Polizia di Stato, nelle F.A.Q. pubblicate dalla Questura di Roma, riporta la conversione e parla di «arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad € 206,00».
Diffida degli importi diversi da questo che circolano sui siti di settore: quando non sono accompagnati da una fonte primaria, non sono verificabili. Per una valutazione sul tuo caso specifico l’interlocutore è la Questura territorialmente competente o un consulente legale.
Fonti ufficiali
- Ministero dell’Interno — circolare del 20 dicembre 2018 (PDF)— Prot. 557/PAS/U/017997/12982.LEG: ambito dell’obbligo e sanzione applicabile
Quali dati contiene una schedina?
Ogni persona alloggiata genera una riga. Il manuale utente descrive i campi da compilare: tipo di alloggiato, data di arrivo, giorni di permanenza dichiarati all’arrivo (massimo 30), cittadinanza, dati anagrafici e di nascita, tipo e numero del documento e luogo di rilascio.
Il campo «tipo di alloggiato» distingue cinque ruoli: Ospite Singolo, Capo Famiglia, Capo Gruppo e, subito dopo il rispettivo capo, i Familiari e i Membri del Gruppo. Per un Ospite Singolo basta compilare la riga e inviare; per un Capo Famiglia o un Capo Gruppo occorre inserire anche i dati delle persone collegate prima di procedere all’invio.
Un dettaglio che conta in pratica: il campo «data di arrivo» accetta soltanto la data odierna o quella del giorno precedente, «in quanto la legge stabilisce che i dati debbano pervenire alla Questura entro le ventiquattro ore dall’arrivo». È il portale stesso a impedire di registrare un arrivo più vecchio.
Come si ottengono le credenziali di accesso?
Le credenziali non si generano online: si chiedono alla Questura. Le F.A.Q. ufficiali rispondono che «bisogna rivolgersi alla Questura competente per territorio onde richiedere le credenziali di accesso», e l’allegato tecnico in vigore lo formalizza: i gestori «devono produrre apposita domanda di accesso al portale presso la questura territorialmente competente; la questura provvederà a fornire le credenziali necessarie all’accesso al portale che sarà basato su una autenticazione a due fattori».
I due fattori sono una login con password, modificabile dall’utente, e un codice valido per la singola sessione di lavoro. Il codice si legge sulla scheda dei codici, che contiene sedici gruppi di quattro cifre. Il vecchio modello basato su certificato digitale è superato: il decreto del 2021 consente di continuare a usarlo soltanto fino alla scadenza del certificato già rilasciato.
Se compare il messaggio «ACCESSO NEGATO», le F.A.Q. indicano che utente o password sono errati: si può usare il recupero credenziali dal portale — che richiede almeno due fra codici di accesso, scheda codici, PUK e password — oppure chiedere alla Questura un reset della password.
Se vuoi far dialogare un gestionale con il portale, nel profilo utente c’è la voce «Chiave Web Service»: genera la WSKEY, la chiave che abilita l’invio diretto fra il sistema Alloggiati e il software della struttura. È una chiave che il gestore genera e rigenera da solo, al massimo una volta al giorno, e va rigenerata a ogni cambio di password.
Fonti ufficiali
- Manuale dei Web Services del portale Alloggiati Web (PDF)— Specifica ufficiale del web service: abilitazione, metodi, tracciati record
Cosa succede se si sbaglia a inserire i dati di un ospite?
Prima dell’invio l’errore si corregge da soli. Durante l’inserimento il manuale indica che «in caso di errore è possibile tramite il pulsante [×] eliminare l’ospite dall’elenco e, successivamente, procedere a reinserirlo correttamente». Finché non premi il pulsante di invio, l’elenco è modificabile.
Dopo l’invio, no. Le F.A.Q. pubblicate dalle questure rispondono con la stessa formula: «il Sistema non consente all’utente di intervenire sui dati già trasmessi alla Questura, quindi, in caso di errata compilazione della schedina (es. errori di digitazione), l’unica possibilità è la ritrasmissione della stessa con i dati corretti». Lo conferma per esclusione il documento ufficiale dei servizi del portale, il cui elenco di metodi — generazione e controllo del token, controllo preliminare dell’elenco, invio dell’elenco, gestione degli appartamenti, download della ricevuta e delle tabelle — non contiene alcuna operazione di rettifica o di annullamento.
Cambia anche la durata del soggiorno? Le stesse F.A.Q. distinguono: per una partenza posticipata si effettua un nuovo inserimento; per una partenza anticipata non è possibile comunicare la variazione, e non va comunicato nulla. Il massimo inseribile è 30 giorni: oltre il trentesimo serve una nuova registrazione a partire dal 31°.
Per tutto questo conviene rileggere i dati prima di premere invia, soprattutto numero del documento e data di nascita, che sono i campi in cui la trascrizione manuale sbaglia più spesso.
Non trovo la ricevuta: che cosa significa?
La ricevuta si scarica dal menù «Ricevute». La tabella mostra soltanto i giorni in cui la struttura ha effettivamente trasmesso qualcosa, con la data, il numero di schedine inviate, il numero di protocollo e il pulsante di download. Il file è un PDF firmato digitalmente e munito di un QR code di controllo della Polizia di Stato, e non è modificabile dall’utente.
Prima ipotesi, la più banale: è ancora presto. Le F.A.Q. delle questure precisano che «la ricevuta digitale di invio viene emessa il giorno successivo all’invio delle segnalazioni». Se hai inviato oggi, oggi la ricevuta non c’è ancora — e per controllare gli invii della giornata in corso esiste la sezione «Analisi», che mostra lo storico delle schedine inviate nella data odierna.
Seconda ipotesi, meno piacevole: la risposta ufficiale alla domanda «non trovo la ricevuta ma penso di aver inviato» è netta — «l’assenza della ricevuta indica che non sono state inviate schedine in quella data».
Terza ipotesi: sono passati più di 30 giorni. Le ricevute restano scaricabili dal portale per un massimo di 30 giorni dall’emissione; oltre quel termine non si recuperano più da lì. E vanno conservate per cinque anni in formato digitale: lo impone l’art. 4-bis introdotto dal D.M. 16 settembre 2021, ed è la ricevuta — dice l’art. 2 del D.M. 7 gennaio 2013 — a valere «come attestazione dell’avvenuto adempimento». Lo stesso art. 4-bis chiede al gestore di cancellare i dati digitali trasmessi e distruggere l’eventuale copia cartacea non appena la ricevuta è stata generata. Scaricarle e archiviarle ogni mese è l’unica abitudine che protegge davvero in caso di controllo.
Alloggiati Web non è la tassa di soggiorno, né il CIN, né le statistiche regionali
Chi apre una struttura in Italia incontra quattro adempimenti diversi che è facile confondere, perché tutti riguardano gli stessi ospiti.
Alloggiati Web è l’unico di cui parla questa pagina: è di competenza della Polizia di Stato, serve a fini di pubblica sicurezza e si assolve comunicando le generalità degli alloggiati alla Questura.
Il CIN, il codice identificativo nazionale, nasce dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023: lo assegna il Ministero del turismo alle unità immobiliari destinate a locazione turistica o breve e alle strutture ricettive, e serve alla trasparenza del mercato, non alla sicurezza. È una banca dati diversa, gestita da un ministero diverso.
La tassa di soggiorno è un tributo comunale: la stabilisce e la incassa il Comune, con regole e importi propri. Le statistiche sui flussi turistici sono invece di competenza regionale e si comunicano ai portali indicati dalla propria regione. Nessuno dei due passa da Alloggiati Web, e questa pagina non entra nel merito di regole che cambiano da comune a comune e da regione a regione.
Fonti ufficiali
- Normattiva — D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 13-ter— Codice identificativo nazionale (CIN) — Ministero del turismo
Che cosa fa e che cosa non fa BookCheckin per l’Italia
BookCheckin comunica ad Alloggiati Web, e lo fa direttamente. Se la tua struttura in Italia è già registrata su Alloggiati Web presso la tua Questura, attivi tu stesso la comunicazione tramite Alloggiati Web nella scheda Legale della proprietà e vi salvi l’Utente, la Password e la WS Key che la Questura ti ha rilasciato; vengono conservati cifrati. Una volta verificate queste credenziali, BookCheckin trasmette alla Polizia di Stato, tramite il web service di Alloggiati Web, ogni check-in completato, in automatico e accedendo con le tue credenziali. Con l’attivazione si possono creare link di check-in per quella proprietà e gli ospiti vedono il modulo di check-in italiano.
L’obbligo resta tuo, e il termine pure: 24 ore dall’arrivo, o 6 ore se il soggiorno non supera le 24 ore (art. 109 TULPS; D.M. 16 settembre 2021). BookCheckin trasmette ogni volta che gli ospiti di una prenotazione completano il check-in. Funziona solo se la tua struttura è già registrata su Alloggiati Web presso la tua Questura e l’Utente, la Password e la WS Key che salvi sono quelli che ti ha rilasciato: BookCheckin può verificare che consentano l’accesso, mai che la tua registrazione sia in regola. Il test della connessione esegue l’accesso al servizio Alloggiati Web reale: non invia alcun dato degli ospiti, ma è un accesso vero al sistema di produzione, non una simulazione.
E non si torna indietro. Alloggiati Web non prevede alcuna operazione di annullamento né di rettifica, e non c’è un ambiente di test. Una comunicazione già trasmessa non può essere ritirata né corretta da BookCheckin: se qualcosa viene comunicato in modo errato, solo la tua Questura può correggerlo. Poiché il portale accetta come data di arrivo soltanto oggi o ieri, un arrivo rimasto fuori da quella finestra non può più essere comunicato; l’interlocutore è la Questura territorialmente competente.
Che cosa BookCheckin non copre in Italia: il CIN, la comunicazione statistica all’ISTAT e la tassa di soggiorno. Non ti registra nemmeno su Alloggiati Web e non genera le tue credenziali: è un adempimento tuo presso la Questura.
In Spagna, fuori da Catalogna e Paesi Baschi, BookCheckin invia il parte de viajeros a SES Hospedajes in automatico. In Catalogna (Mossos d’Esquadra) e nei Paesi Baschi (Ertzaintza) BookCheckin prepara il file ed è il gestore a caricarlo sul portale.
Risorse correlate
- Aiuto e feedback— Per domande su Alloggiati Web in BookCheckin, dentro l’app
- Che cos’è SES Hospedajes— Il sistema spagnolo a cui BookCheckin invia il parte in automatico
- Il Regio Decreto 933/2021 spiegato— La norma spagnola equivalente all’art. 109 TULPS
Come comunicare un ospite su Alloggiati Web
I cinque passaggi con cui una struttura ricettiva in Italia comunica alla Questura le generalità di una persona alloggiata, dal rilascio delle credenziali alla conservazione della ricevuta.
- 1
Richiedi le credenziali alla Questura
Presenta domanda di accesso al portale presso la Questura territorialmente competente, come prevede l’allegato tecnico in vigore. È la Questura a fornire le credenziali, e l’accesso è basato su un’autenticazione a due fattori.
- 2
Accedi al portale con la Scheda dei Codici
Dall’area ACCESSO del portale entra con login e password, poi inserisci il codice richiesto dall’applicazione leggendolo sulla scheda dei codici. Se compare «ACCESSO NEGATO», utente o password non sono corretti: usa il recupero credenziali oppure chiedi alla Questura un reset.
- 3
Registra il documento d’identità dell’ospite
L’art. 109 del TULPS consente di dare alloggio solo a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l’identità. Trascrivi i dati esattamente come compaiono sul documento: numero e data di nascita sono i campi in cui la trascrizione manuale sbaglia più spesso.
- 4
Invia entro il termine
Inserisci le righe dal portale, oppure carica un file nel formato tracciato record, e invia entro 24 ore dall’arrivo — entro 6 ore se il soggiorno non supera le 24 ore. Il campo data di arrivo accetta soltanto oggi o ieri, quindi non rimandare.
- 5
Scarica e conserva la ricevuta
La ricevuta viene emessa il giorno successivo all’invio. Dal menù «Ricevute» scarica il PDF firmato digitalmente: resta disponibile sul portale per 30 giorni, ma va conservato per cinque anni, perché è il documento che attesta l’avvenuto adempimento.
Domande frequenti
Qual è il sito ufficiale di Alloggiati Web?+
Il portale ufficiale della Polizia di Stato è alloggiatiweb.poliziadistato.it. L’accesso all’area di lavoro si trova nel menù ACCESSO del portale. Diffida di qualsiasi altro indirizzo che chieda le tue credenziali.
Come si ottengono le credenziali per Alloggiati Web?+
Si richiedono alla Questura competente per territorio, come indicano le F.A.Q. del portale e l’art. 2 del D.M. 7 gennaio 2013: il gestore presenta domanda alla questura della provincia in cui ha sede la struttura, che la abilita al servizio. Non esiste una registrazione autonoma online.
Entro quanto tempo vanno comunicati gli ospiti?+
Entro le 24 ore successive all’arrivo e, per i soggiorni non superiori alle 24 ore, entro le 6 ore successive all’arrivo. Il termine ridotto è stato introdotto dall’art. 1 del D.M. 16 settembre 2021, che ha modificato su questo punto il D.M. 7 gennaio 2013, in parallelo alla modifica dell’art. 109, comma 3 del TULPS disposta dal D.L. 53/2019.
Cosa succede se si sbaglia a inserire i dati degli ospiti?+
Prima dell’invio puoi eliminare la riga sbagliata e reinserirla, come descrive il manuale utente. Dopo l’invio no: le F.A.Q. pubblicate dalle questure rispondono che «il Sistema non consente all’utente di intervenire sui dati già trasmessi alla Questura» e che «l’unica possibilità è la ritrasmissione della stessa con i dati corretti». Lo conferma per esclusione l’elenco dei metodi del web service ufficiale, in cui non esiste alcuna operazione di rettifica o annullamento.
Non trovo la ricevuta di un invio: come posso verificare?+
Controlla prima la data: le F.A.Q. delle questure precisano che «la ricevuta digitale di invio viene emessa il giorno successivo all’invio delle segnalazioni», quindi quella di oggi non c’è ancora. Per la giornata in corso usa la sezione «Analisi», che mostra lo storico delle schedine inviate nella data odierna. Se la ricevuta manca comunque, la risposta ufficiale è che «l’assenza della ricevuta indica che non sono state inviate schedine in quella data». E ricorda che oltre i 30 giorni dall’emissione la ricevuta non è più scaricabile dal portale.
Vanno registrati anche i minori?+
Sì: le F.A.Q. della Questura di Roma indicano che ogni ospite, anche minore, va registrato sul portale, ma che «gli estremi del documento sono richiesti solo per il capo famiglia o capo gruppo». Se un ospite è sprovvisto di un documento valido, o rifiuta di esibirlo, le stesse F.A.Q. raccomandano di contattare le forze dell’ordine.
Per quanto tempo restano disponibili le ricevute?+
Sono scaricabili dal portale per un massimo di 30 giorni dall’emissione, ma vanno conservate per cinque anni in formato digitale. Il D.M. 7 gennaio 2013 le qualifica come attestazione dell’avvenuto adempimento, quindi sono la prova da esibire in caso di controllo.
Anche le locazioni brevi devono comunicare gli ospiti?+
Sì. L’art. 19-bis del D.L. 113/2018, convertito dalla L. 132/2018, ha stabilito che gli obblighi dell’art. 109 TULPS si applicano anche ai locatori e sublocatori che locano immobili, o parti di essi, con contratti di durata inferiore a trenta giorni. Le F.A.Q. del portale lo confermano.
Si possono inviare le schedine in ritardo?+
Il portale non lo consente: il campo «data di arrivo» accetta soltanto la data odierna o quella del giorno precedente, proprio perché il termine di legge è di 24 ore, e la stessa regola vale per il caricamento del file tracciato record. Nessuna fonte ufficiale che abbiamo consultato descrive una procedura di invio tardivo; se ti accorgi di un arrivo non comunicato oltre quella finestra, l’interlocutore è la Questura territorialmente competente.
Quali sono le sanzioni per l’omessa comunicazione?+
La circolare del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2018 stabilisce che la violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati «è punita, a titolo di contravvenzione, con la sanzione prevista dall’art. 17 TULPS»: arresto fino a tre mesi o ammenda, che il testo di legge esprime ancora in lire e che la Polizia di Stato, nelle F.A.Q. della Questura di Roma, riporta come «fino ad € 206,00». Gli importi diversi da questo che circolano sui siti di settore non sono accompagnati da una fonte primaria e non li riportiamo. Per il tuo caso, rivolgiti alla Questura competente o a un consulente legale.
Alloggiati Web è la stessa cosa del CIN o della tassa di soggiorno?+
No, sono tre adempimenti distinti. Alloggiati Web è la comunicazione alla Polizia di Stato per finalità di pubblica sicurezza. Il CIN è il codice identificativo nazionale assegnato dal Ministero del turismo ai sensi dell’art. 13-ter del D.L. 145/2023. La tassa di soggiorno è un tributo comunale. Le statistiche sui flussi turistici sono un quarto adempimento, di competenza regionale.
BookCheckin comunica i miei ospiti ad Alloggiati Web?+
Sì, una volta attivato. Per una struttura situata in Italia attivi tu stesso la comunicazione tramite Alloggiati Web nella scheda Legale della proprietà e salvi l’Utente, la Password e la WS Key rilasciati dalla tua Questura (vengono conservati cifrati). Una volta verificati, BookCheckin trasmette per te alla Polizia di Stato ogni check-in completato, in automatico e accedendo con quelle credenziali. Il termine (24 ore dall’arrivo; 6 ore se il soggiorno non supera le 24 ore) e la registrazione della struttura presso la Questura restano tuoi, e BookCheckin non può annullare né correggere ciò che è già stato trasmesso: può farlo solo la Questura. Non copre il CIN, la comunicazione ISTAT né la tassa di soggiorno.
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